Servizio raccolta differenziata
Tutte le informazioni del servizio e la gestione della raccolta differenziata (RD) nel Comune di Sori, sono visionabili sul sito web della ditta che si occupa di tale servizio a questo Indirizzo: www.serviziambientali.idealservice.it

Visualizza il pdf dei Calendari per il conferimento corretto dei rifiuti (Grandi/Piccoli Produttori)

SORI_Cal.2020 UND GRANDI PRODUTTORI

SORI Cal.2020 UD E UND PICCOLI PRODUTTORI
Raccolta differenziata Raccolta differenziata


Politica ambientale del Comune di Sori
“La peculiarità del Comune di Sori è la coesistenza di ambienti estremamente vari: si passa dal caldo ed assolato ambiente caratterizzato dalla macchia mediterranea agli ambienti freschi ricoperti da boschi.

Si intrecciano la cultura del castagno con quella dell’ulivo, le tradizioni contadine con quelle legate al mondo della pesca ed alle tradizioni marinare.
La presenza di una spiaggia di grandi dimensioni in un piccolo comune è infatti una particolarità rara per la costa del levante ligure.  
L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di creare una rete di azioni volte a legare le politiche ambientali a quelle culturali, sociali ed economiche per realizzare eccellenze ambientali sul territorio.
Il Comune di Sori pertanto fa propri i seguenti punti di azione:
1) Migliorare il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, con particolare attenzione alla loro differenziazione e agli obiettivi di riutilizzo, recupero e riciclo.
2) Analizzare la gestione delle risorse energetiche al fine di studiare le possibilità di riduzione dei consumi; partecipare in modo consorziato con altri enti alla attivazione e sviluppo di concrete politiche rivolte verso sistemi di produzioni di energia da fonti rinnovabili
3) Tutelare e valorizzare la ricchezza ambientale del Comune assicurando una attenta manutenzione del territorio e favorendone la fruibilità attraverso la promozione di forme di turismo sostenibile;
4) Attuare politiche di sensibilizzazione verso la cittadinanza rivolte al risparmio della risorsa acqua;
5) Promuovere l’introduzione di requisiti di preferibilità ambientale nella scelta di beni e servizi sviluppando politiche di acquisto “verde” per contenere gli effetti ambientali derivanti dalle attività del Comune
6) Rendere pubbliche le informazioni necessarie alla descrizione degli effetti sull’ambiente delle attività gestite e/o controllate svolte nel territorio di competenza.
7) Favorire la partecipazione dei cittadini alle buone pratiche ambientali promosse dal Comune attraverso attività di sensibilizzazione e incentivazione;
8) Coinvolgere nella gestione ambientale i propri fornitori, appaltatori e sub fornitori e sviluppare la collaborazione e le sinergie con gli altri Enti locali;
9) Programmare una puntuale ed efficace informazione e formazione del personale per migliorare il livello di consapevolezza e responsabilità verso la sostenibilità ambientale al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini.
10) Incrementare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità della propria azione amministrativa in campo ambientale.
Il Comune di Sori intende adoperarsi affinché le proprie attività siano svolte nel massimo rispetto di una concreta “politica ambientale” e nel rispetto dell’alto valore di pregio del territorio finalizzate al miglioramento continuo ed alla prevenzione dell’inquinamento, conseguentemente l’Amministrazione Comunale si impegna:
A mantenere efficiente il Sistema di Gestione Ambientale (SGA) secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001:2015.
A mettere a disposizione risorse e competenze adeguate e ad attribuire poteri e responsabilità in materia ambientale per definire le procedure necessarie ad un corretto ed efficace funzionamento del proprio Sistema di Gestione Ambientale.
A garantire che le proprie attività vengono condotte nel tempo, con il rigoroso rispetto, di tutte le normative ambientali attinenti al proprio campo di azione, nonché di tutti i Regolamenti e di tutte le Norme che riguardano la protezione dell’ambiente,
A migliorare la propria efficienza ambientale in modo continuativo, valutando di volta in volta la praticabilità economica delle migliori tecnologie disponibili
Ad adoperarsi per definire, sviluppare ed implementare una politica ambientale comune, sempre più rispondente agli obiettivi strategici qui indicati”

Terre e rocce da scavo
“È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPR n. 120 del 13/06/2017  che stabilisce la nuova disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo, in vigore dal 22/08/2017.
Il regolamento riunisce in un unico testo le regole sul riutilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti abrogando sia il DM 161/2012 sia l’art. 41bis del D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013.
Regolamenta inoltre l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (art. 185 c.1, lett. c) e le terre e rocce provenienti dai siti oggetto di bonifica e introduce infine un apposito regime per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti.
Alla luce di tale regolamento, la situazione che si viene a delineare per assoggettare i materiali da scavo al regime di cui all’art. 184bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (quindi al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti) è la seguente:
per le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni, ossia maggiori di 6000 mc prodotti in opere/attività soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), il riferimento è rappresentato dagli articoli di cui al Capo II del DPR (art. 8-19). Per tali tipologie è prevista la presentazione di un Piano di Utilizzo il cui iter procedimentale è soggetto alla disciplina dettata dagli articoli di cui sopra.
per le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, ossia non superiori a 6000 mc comprese quelle prodotte in opere/attività soggette a VIA/AIA, il riferimento è rappresentato dagli articoli di cui al Capo III del DPR (art. 20-21). Per tali tipologie è prevista la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 secondo le modalità dettate dagli articoli 20 e 21.


per le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA/AIA, ossia maggiori di 6000 mc prodotti in opere/attività non soggette a VIA/AIA, il riferimento è rappresentato dal Capo IV del DPR che richiama gli art. 20 e 21. Pertanto, anche per queste tipologie è prevista la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000 secondo le modalità dettate dagli articoli 20 e 21.
Nelle disposizioni transitorie vengono fatti salvi i piani di utilizzo già approvati prima dell’entrata in vigore del regolamento  che quindi restano disciplinati dalla previgente normativa; i progetti per i quali alla data di entrata in vigore è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati da quest’ultima, fatta salva la facoltà di presentare entro 180 giorni dal 22/08/2017, il piano di utilizzo o la dichiarazione sostitutiva ai sensi del nuovo regolamento.
L’art. 4 del DPR 120/2017 stabilisce i requisiti generali affinchè le terre e rocce da scavo possano essere sottoposte al regime dei sottoprodotti.
Per i cantieri di piccole dimensioni e di grandi dimensioni non sottoposti a VIA/AIA la sussistenza di tali requisiti è attestata attraverso la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del DPR 445/2000, con la modulistica riportata in Allegato 6.

La dichiarazione deve essere presentata, anche solo in via telematica, al Comune di SORI e all’ARPA territorialmente competente almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo.
L’art. 7 del DPR stabilisce che l’utilizzo delle terre e rocce da scavo deve essere attestato entro il termine di validità della dichiarazione con la trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo di cui all’Allegato 8  all’Arpa competente per il sito di destinazione, al comune del sito di produzione e al comune del sito di destinazione. L’omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce come sottoprodotto.
Per quanto riguarda ARPAL la dichiarazione iniziale e la dichiarazione di fine utilizzo, firmata e con allegata fotocopia del documento d’identità del soggetto dichiarante, deve essere presentata al Dipartimento ARPAL territorialmente competente, trasmessa via PEC o consegnata a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del singolo Dipartimento provinciale Arpal”